Variazione al rito del matrimonio

 Il 7 febbraio 2014 entra in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico (v. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990, n. 25; Rito del Matrimonio, n. 91 e passim).
La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».
 
L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
 
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
 
 
Nell’attesa di poter aggiornare il cartoncino plastificato da inserire nel rituale, è chiesto all’Ufficio Liturgico Diocesano di diffondere la comunicazione.
 
 
Don Franco Magnani, ULN – Ufficio Liturgico Nazionale